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Quando
si decide di acquistare un immobile si ha spesso l'esigenza di richiedere un
mutuo. Le condizioni del mutuo debbono tenere necessariamente conto delle
effettive possibilità economiche del richiedente onde evitare sacrifici
eccessivi.
Le famiglie possono accedere al mutuo ordinario con una copertura
finanziaria all’80% del valore d'acquisto. In caso di professionisti o
società che intendessero accendere un mutuo su di un immobile destinato ad
uso commerciale, il tetto massimo del finanziamento può raggiungere il 60%,
la durata del rimborso può andare dai 5 ai 30 anni. E' sempre obbligatoria
l’accensione di una polizza assicurativa incendio a favore dell’ente
mutuante per tutta la durata del contratto. Sussiste sempre la possibilità
di estinzione parziale o totale del mutuo pagando all’ente erogatore,
oltre all’intero o parziale ammontare del debito residuo, anche una penale
che in taluni casi (per alcuni mutui a tasso variabile), può non venire
considerata.
La concessione del mutuo prevede l’erogazione della somma convenuta alla
presenza di un notaio il quale provvede all’inscrizione d'ipoteca da parte
della banca sull’immobile in oggetto, gravando le spese relative sul
richiedente.
I SOGGETTI
MUTUANTE:
ente erogatario del mutuo;
MUTUATARIO: il soggetto (persona fisica o giuridica), che richiede il mutuo.
Possono sussistere circostanze in cui intervenga un terzo soggetto, il
FIDEIUSSORE il quale si assume l'onere, nei confronti dell’ente erogatore,
di subentrare nel pagamento delle rate nel caso in cui il mutuatario non sia
nelle condizioni di prestar fede ai propri impegni nei confronti di quest’ultimo.
Quanto ai requisiti dell’aspirante mutuatario, sia nel caso di persona
fisica che giuridica, l’istituto richiede:
- che non vi siano protesti in atto
- che non esistano notizie pregiudizievoli (dal punto di vista del credito
in genere)
- che non sia esposto in eccesso con il sistema bancario
- che sia in grado di dimostrare la propria capacità di far fronte agli
impegni assunti.
LA DOCUMENTAZIONE
PERSONA
FISICA
1) essere correntista della banca (necessario esserlo al momento dell’erogazione);
2) certificati di nascita, residenza e stato di famiglia;
3) Buste paga e attestato di servizio (certificazione rilasciata dal datore
di lavoro),
dichiarazione dei redditi (modello unico), o modello 730,
o 101 dai quali si evinca un
reddito tale da garantire il pagamento delle rate
scadenti;
4) certificati catastali dell’immobile in oggetto;
5) Titoli di proprietà dell’immobile o documentazione relativa alla
promessa d'acquisto.
PERSONA GIURIDICA
La documentazione è sostanzialmente la stessa della persona fisica, salvo
che per dimostrare la capacità di coprire l’impegno relativo al pagamento
delle rate, al posto delle dichiarazione dei redditi necessita presentare
gli ultimi bilanci dell’attività richiedente, oltre all’atto
costitutivo dalla società. Abbiamo già parlato dell’eventuale terzo
fideiudente al riguardo del rischio inerente la copertura del pagamento
delle rate, in tutti i casi, l’ente erogatore, a tutela e garanzia del
denaro prestato, accende sull’immobile un'ipoteca a suo vantaggio che nel
caso di mancato pagamento, le permette il recupero del credito vantato
mediante il pubblico incanto dell’immobile stesso, trasferendo al debitore
l’eventuale saldo in eccesso. È necessario ricordare che al termine dell’operazione,
dopo aver pagato tutte le rate previste, è opportuno provvedere alla
cancellazione tramite notaio, dell'iscrizione ipotecaria presso la
conservatoria. Si ricorda che l’ipoteca accesa su di un immobile ha
validità massima di 20 anni, trascorsi i quali, (per i mutui di durata
superiore) la banca provvede a cancellare la vecchia iscrizione e ad
accenderne una nuova con addebito delle spese al mutuatario.
I TASSI
TASSO
FISSO :
Il tasso computo degli interessi sul debito residuo rimane fisso per tutta
la durata del mutuo. (Rata costante)
TASSO VARIABILE :
il tasso di computo degli interressi sul debito residuo varia in funzione di
un tasso di riferimento per tutta la durata del mutuo. (Rata variabile)
Riassumiamo
schematicamente le fasi che portano all’erogazione del mutuo.
1) richiesta formale di accezione di mutuo, corredata di tutta la necessaria
documentazione.
2) accertamento dell’istituto di credito sulla validità ai fini creditizi
della
documentazione presentata.
3) accertamento da parte dell’istituto erogatore attraverso proprio perito,
del reale
valore dell’immobile.
4) stipula di contratto condizionato, per coprire la fase in cui viene
iscritta ipoteca a
favore dell’istituto erogatore sull’immobile
oggetto del mutuo.
5) Stipula del contratto definitivo alla presenza di un notaio ed erogazione
al venditore
della somma richiesta.
IL
MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE
Se
necessario,
il mutuo/fondiario viene concesso a titolo diverso dall’acquisto, ad
esempio per ristrutturazione d'immobile. In tale caso, al riguardo della
cifra mutuabile occorre distinguere se l’immobile è gia gravato da mutuo
fondiario o no, nel primo caso, si farà riferimento all’ammontare del
debito residuo. È richiesto in tale occasione, oltre al titolo di
proprietà, il progetto di ristrutturazione e di relativo preventivo.
I costi sono simili a quelli del mutuo fondiario esaminato in precedenza,
compresa l’iscrizione d'ipoteca, dove si tratti d'immobile non già
gravato per effetto di mutuo precedente, o di estinzione della medesima se
il precedente mutuo risulta relativamente giovane, mentre può non ricorrere
all’estremo nel caso il debito residuo sia arrivato ad essere
sufficientemente esiguo da mantenere congrua la garanzia della banca.
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